“I distretti dell’economia solidale e sociale in Provincia di Trento” delibera n. 1949 del 27 novembre 2020

Considerato che non esiste una definizione normativa unanimemente riconosciuta di cosa si debba intendere per “Distretto di Economia Solidale”, il Tavolo per l’Economia Solidale ha elaborato e proposto alla Giunta provinciale dei requisiti essenziali per la costituzione di un DES attraverso il documento denominato “I Distretti dell’economia solidale e sociale in Provincia di Trento” approvato in data 27 novembre 2020 dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1949.
Ecco quanto riportato nella delibera:

 

Esistenza di una filiera di finanziamento, produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi, in ottica distrettuale.

  • Individuazione di uno o più prodotti o servizi realizzati secondo i principi dell’economia solidale;
  • Redazione di un rendiconto annuale e sua pubblicizzazione;
  • Attenzione alla sostenibilità economica.

Prospettiva di lunga durata. Il progetto deve avere un orizzonte ampio e non chiudersi in poco tempo, dandosi obiettivi plausibili di stabilità nel tempo.

  • Durata del Distretto nel tempo analizzata attraverso uno studio di fattibilità;
  • Accordo di partenariato con durata minima di 3 anni;

Pluralità di attori. Apertura alla partecipazione di Aziende (private e pubbliche) enti pubblici e del terzo settore. I requisiti minimi per essere considerati distretto sono:

  • Avere un minimo di 3 partner coinvolti;
  • Di cui almeno 1 iscritto ai disciplinari dell’economia solidale;
  • Con forme giuridiche differenziate 

Governance allargata. Il metodo di organizzazione del DES deve prevedere una governance allargata, diffusa, orizzontale, che permetta una coprogettazione delle attività, coinvolgimento dei diversi portatori di interesse attraverso l’adozione di un metodo di governo rappresentativo del contributo dei singoli attori.

Referente del DES. Elemento qualificante del DES è la presenza di uno o più referenti con le capacità e le competenze gestionali adeguate all’attività svolta.

Radicamento nel territorio e sostenibilità sociale: il coinvolgimento di soggetti rappresentativi del territorio e la costituzione di un circuito sono condizioni necessarie per la sostenibilità sociale.

Attenzione alla sostenibilità ambientale anche tramite scelte ecocompatibili (risparmio energetico, di materia, di territorio).

  • Rispetto del territorio e dell’ambiente realizzando anche azioni positive su questi temi;

Attenzione all’emancipazione tramite il lavoro di persone svantaggiate.

Rendicontazione e valutazione dei risultati, rispetto agli obiettivi dichiarati.

  • Attenzione a tempi e modalità (ipotizzati e realizzati);
  • Redazione di un rendiconto economico, sociale ed ambientale e sua pubblicizzazione.

Connessione tra i diversi DES e condivisione buone pratiche, attraverso momenti di condivisione, promozione e scambio delle capacità e competenze sviluppate.

 

10 + 3 elementi caratterizzanti i DES sociali

 

Attori. La rete deve essere ulteriormente allargata all’ambito socio-assistenziale, socio- sanitario o sanitario, a seconda degli utenti coinvolti nei progetti. Componenti essenziali del DES sono:

  • Il servizio o i servizi sociali o sanitari competenti nel territorio dove il DES è costituito;
  • Almeno un soggetto accreditato per la gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari o sanitari a seconda degli utenti coinvolti.

Sostenibilità economica. Il coinvolgimento degli utenti dei servizi sociali, influisce sui tempi del lavoro, sulle modalità di svolgimento dello stesso, sulla collocazione delle attività e su altri fattori aziendali generando la necessità di una compensazione orientata alla sostenibilità.

Ai fini del riconoscimento del DES, vengono richiesti alcuni requisiti minimi di capacità produttiva, che potranno essere declinati puntualmente in relazione alla singola attività:

  • Capacità minima di produzione di entrate proprie derivanti da fatturato e altre forme di finanziamento con progressivo incremento nel corso del tempo;
  • Capacità minima di attrarre altre forme di finanziamento;
  • Tendenza all’auto sostenibilità;
  • Individuazione a priori di criteri di valutazione dell’impatto dell’attività;
  • Adozione da parte dei soggetti profit facenti parte del Des di un modello di responsabilità sociale d’impresa e dei relativi comportamenti (LP 13/2007 art 3comma 8);
  • Per i soggetti autorizzati o accreditati, forme di rendicontazione sociale, previste dal comma 5 dell’articolo 20 della L.P. 13/2007.

Obbligo del coinvolgimento di soggetti svantaggiati, in collaborazione con i servizi sociali/sanitari competenti, nelle attività produttive attraverso progetti di emancipazione tramite il lavoro di persone svantaggiate.

Provincia autonoma di Trento: Reg. delib. n. 1949